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[1]L'art. 23 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e' sostituito dal seguente:
[2]((«Ai comuni di Montecatini Terme, Salsomaggiore, Postumia, Recoaro e Santa Cesaria, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, sono applicabili soltanto gli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 e 21 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.
[3]«Il Comitato di amministrazione di cui all'art. 8 e', per i cennati Comuni, costituito dal podesta', o da un suo delegato, da un rappresentante del Regio demanio, nominato dal Ministro per le finanze, e da un terzo membro designato, nel proprio seno, dagli speciali Comitati o Commissioni di vigilanza o di amministrazione, istituiti per la gestione delle singole aziende demaniali patrimoniali.
[4]«Per le aziende autonome cosi' costituite la vigilanza e la tutela di cui agli articoli 17, 18 e 19 del R. decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, sono esercitate dal Ministero dell'interno.
[5]«Con decreto Reale, promosso dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze, le disposizioni del presente articolo potranno essere estese a quei Comuni nei quali sorgessero nuove organizzazioni di Stato per la gestione di aziende demaniali patrimoniali, attinenti a stazioni di cura, soggiorno e turismo»)).
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]Mussolini - Volpi.
[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 28 luglio 1929 al 5 aprile 1935
