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[1]L'art. 23 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, e' sostituito dal seguente:
[2]«Ai comuni di Salsomaggiore, Bagni di Montecatini, Postumia, Recoaro e Santa Cesarea, dove esistono organizzazioni di Stato per la gestione rispettivamente delle Regie terme, delle Regie Grotte demaniali e delle Regie fonti demaniali, sono applicabili soltanto le disposizioni degli articoli 1, 2, 13, 14, 15, 20 e 21, intendendosi pero' sostituito, agli effetti del secondo e terzo comma dell'art. 20, il Regio demanio dello Stato ai comitati locali.
[3]«Il provento dell'imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle speciali contribuzioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, sara' gestito dall'amministrazione comunale di concerto col Regio demanio dello Stato, cogli obblighi stabiliti dal secondo comma dell'art. 10. E' data facolta' al Ministro per l'interno di stabilire, di concerto col Ministro per le finanze, le norme di tale gestione».
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 21 giugno 1928 - Anno VI
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]Mussolini - Volpi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 20 luglio 1928 al 28 luglio 1929
