[1]ARTICOLO II Reati che danno luogo all'estradizione

[2]1. Un reato, comunque denominato, da' luogo ad estradizione solamente se e' punibile secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti con una pena restrittiva della liberta' per un periodo superiore ad un anno o con una pena piu' severa. Quando la richiesta di estradizione si riferisce ad una persona che sia gia' stata condannata, l'estradizione e' concessa solamente se la pena ancora da scontare e' di almeno sei mesi. 2. Un reato da' luogo alla estradizione anche se consiste nel tentativo di commettere o nel concorso nella commissione di un reato previsto al paragrafo 1 del presente Articolo. Ogni forma di associazione per commettere reati di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, cosi' come previsto dalle leggi italiane, e la "conspiracy" per commettere un reato di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, cosi' come previsto dalle leggi statunitensi, e' altresi' considerato reato che da' luogo all'estradizione. 3. Quando l'estradizione e' stata concessa per un reato che da luogo all'estradizione, questa e' altresi' concessa per qualsiasi altro reato indicato nella richiesta anche se quest'ultimo reato e' punibile con una pena restrittiva della liberta' inferiore ad un anno, purche' siano soddisfatti tutti gli altri requisiti per l'estradizione. 4. Le disposizioni del presente Articolo si applicano indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un reato per il quale la legge federale degli Stati Uniti richieda la prova di un elemento, come il passaggio da uno Stato ad un altro, l'utilizzazione dei mezzi per il commercio interstatale, o gli effetti su tale commercio, dato che detto elemento e' richiesto al solo fine di stabilire la giurisdizione delle corti federali degli Stati Uniti.

Testo vigente dal 27 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-16;25~artii · fonte del testo

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