1. A bordo di ogni nave, sara' opportuno prevedere per gli ufficiali ed il personale subalterno, almeno una latrina situata in un posto appropriato, nonche' una vasca da bagno e/o una doccia per ogni gruppo di sei persone a meno che non dispongano di istallazioni sanitarie in conformita' ai paragrafi 2-4 seguenti. Quando a bordo di una nave lavorano delle donne, impianti sanitari separati saranno previsti per loro. 2. A bordo delle navi di 5.000 tonnellate di stazza ed oltre, ma inferiori alle 15.000 tonnellate, almeno cinque cabine individuali destinate agli ufficiali disporranno di una stanza da bagno privata contigua, equipaggiata di tazza, di vasca e/o di doccia nonche' di lavandino alimentati da acqua dolce corrente, calda e fredda; il lavandino potra' essere installato nella cabina. Inoltre, a bordo delle navi di 10.000 tonnellate di stazza ed oltre, ma inferiori alle 15.000 tonnellate, le cabine di tutti gli altri ufficiali disporranno di stanze da bagno private o comunicanti equipaggiate nello stesso modo. 3. A bordo delle navi di 15.000 tonnellate di stazza ed oltre, le cabine individuali degli ufficiali disporranno di una stanza da bagno privata contigua, equipaggiata di tazza, nonche' di una vasca e/o di doccia e di lavandino alimentati da acqua dolce corrente, calda e fredda; il lavandino potra' essere installato nella cabina. 4. A bordo delle navi da 25.000 tonnellate di stazza ed oltre, ad eccezione delle navi passeggeri, sara' prevista una stanza da bagno per ogni due membri del personale subalterno, sia comunicante tra due cabine, sia situata di fronte all'ingresso di due cabine contigue; questa stanza da bagno sara' equipaggiata di tazza nonche' di vasca e/o doccia e di lavandino alimentati di acqua dolce corrente, calda e fredda. 5. A bordo delle navi di 5.000 tonnellate di stazza ed oltre, ad eccezione delle navi passeggeri, ogni cabina destinata agli ufficiali od al personale subalterno sara' equipaggiata di lavandino alimentato di acqua dolce corrente, calda e fredda, a meno che ce ne sia uno in una stanza da bagno installata in conformita' ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo. 6. A bordo di ogni nave, saranno previsti mezzi per lavare, asciugare e stirare la biancheria, in proporzione corrispondente agli effettivi dell'equipaggio e alla durata normale del viaggio, per uso degli ufficiali e del personale subalterno. Tali impianti saranno situati, per quanto possibile, in posti ai quali gli interessati potranno accedere facilmente dai loro alloggi. 7. Tali impianti comprenderanno:

  • a)lavatrici;
  • b)macchine per asciugare la biancheria o locali per l'asciugatura convenientemente riscaldati e ventilati;
  • c)ferri da stiro o apparecchi equivalenti.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art8 · fonte del testo

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