1. Locali di svago situati in posto adatto ed ammobiliati in modo adeguato saranno previsti per gli ufficiali ed il personale subalterno. Quando non vi saranno altri locali di svago all'infuori delle mense, queste verranno sistemate ed ammobiliate in modo da sostituirli. 2. I locali di o saranno attrezzati al minimo di biblioteca e di installazioni per la lettura, la corrispondenza e, possibilmente, per i giuochi. 3. Sulle navi di 8.000 tonnellate di stazza ed oltre, sara' opportuno sistemare una sala per fumatori ed una biblioteca in cui potrebbero essere proiettati films o impiantata la televisione, nonche' una sala per piccoli lavori manuali e da giuoco; si dovra' prevedere anche l'installazione di una piscina. 4. All'atto della determinazione dei piani riguardanti i locali di svago, l'autorita' competente prendera' in considerazione la creazione di uno spaccio.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-133-art7 · fonte del testo

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