1. Le persone soccorse di cui all'Articolo 1 del presente Accordo saranno in primo luogo messe al sicuro nello Stato contraente da cui provengono e, se provengono da uno Stato terzo, nello Stato contraente ove l'infortunio e' avvenuto. In caso d'emergenza le persone soccorse possono essere messe al sicuro nell'altro Stato anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d'identita'. 2. Il valico della frontiera nel quadro di un'operazione di soccorso conformemente al presente Accordo non costituisce un'uscita dal paese. Ogni Parte contraente e' tenuta a riprendere, senza riguardo alla loro nazionalita', le persone, soccorritori o evacuati, trasferite dal suo territorio su quello dell'altra Parte contraente, anche se non sono in possesso di un documento ufficiale d'identita'. Se si tratta di stranieri, essi soggiacciono allo stesso statuto di soggiorno e di stabilimento che avevano prima di valicare la frontiera.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;157~accordo-art15 · fonte del testo

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