Ai fini della presente convenzione, i termini "rappresentanti dei lavoratori" indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano:

  • a)rappresentanti sindacali, cioe' rappresentanti nominati o eletti da sindacati o dai membri di sindacati;
  • b)oppure rappresentanti eletti, cioe' rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell'azienda in conformita' con le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi collettivi, e le cui funzioni non si estendano ad attivita' riconosciute, nei Paesi interessati, di competenza esclusiva dei sindacati.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-135-art3 · fonte del testo

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