Art. 3 (Convenzione 135)
Ai fini della presente convenzione, i termini "rappresentanti dei lavoratori" indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano:
- a)rappresentanti sindacali, cioe' rappresentanti nominati o eletti da sindacati o dai membri di sindacati;
- b)oppure rappresentanti eletti, cioe' rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell'azienda in conformita' con le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi collettivi, e le cui funzioni non si estendano ad attivita' riconosciute, nei Paesi interessati, di competenza esclusiva dei sindacati.
Testo vigente dal 29 aprile 1981
