Qualora in un'azienda vi siano sia rappresentanti sindacali che rappresentanti eletti, dovranno essere adottate misure adeguate, ogni qualvolta sara' necessario, per garantire che la presenza dei rappresentanti eletti non indebolisca la situazione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti, e per incoraggiare la collaborazione, su tutte le questioni pertinenti, tra i rappresentanti eletti, da un lato, ed i sindacati interessati e i loro rappresentanti, dall'altro.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;157~convenzione-135-art5 · fonte del testo

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