[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente capo si intende per:

  • a)"presenza commerciale": qualsiasi tipo di organizzazione commerciale o professionale implicante:
  • i)la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica(1), oppure
  • ii)la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza nel territorio della parte CE o degli Stati del CARIFORUM firmatari ai fini dello svolgimento di un'attivita' economica;
  • b)"investitore": qualsiasi persona fisica o giuridica che svolga un'attivita' economica per mezzo di una presenza commerciale;
  • c)"investitore di una parte": una persona fisica o giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario che svolge un'attivita' economica per mezzo di una presenza commerciale;
  • d)"attivita' economica": attivita' diverse da quelle svolte nell'esercizio di poteri pubblici, intendendosi con queste ultime quelle che non sono svolte su base commerciale ne' in concorrenza con uno o piu' operatori economici;
  • e)"controllata" di una persona giuridica: una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica(2);
  • f)"succursale" di una persona giuridica: sede di attivita' priva di personalita' giuridica che presenta un carattere di stabilita', quale la sede secondaria di una societa' madre, dispone di una propria gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicche' questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sara' un rapporto giuridico con la societa' madre la cui sede sociale e' all'estero, non devono trattare direttamente con detta societa' madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attivita' che ne costituisce la sede secondaria. --------- (1) I termini "costituzione" e "acquisizione" di una persona giuridica vanno intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica nella prospettiva di stabilire o mantenere legami economici durevoli. Nel caso di una persona giuridica avente lo status di societa' per azioni, sussiste un legame economico durevole quando il pacchetto azionario detenuto consente all'azionista, in virtu' delle leggi nazionali applicabili alle societa' per azioni o di altre disposizioni, l'effettiva partecipazione alla gestione o al controllo della societa'. Per prestiti a lungo termine aventi il carattere di partecipazione si intendono i prestiti aventi durata superiore a cinque anni, destinati a stabilire o a mantenere legami economici durevoli. Gli esempi principali che si possono citare in proposito sono i prestiti concessi da una societa' alle sue controllate oppure alle societa' da essa partecipate, nonche' i prestiti che diano luogo a una partecipazione agli utili. (2) Una persona giuridica e' controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art65 · fonte del testo

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