[1]Definizioni

[2]Ai fini del presente titolo si intende per:

  • a)"misura": qualsiasi misura adottata dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsivoglia altra forma;
  • b)"misure adottate o mantenute in vigore dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari": le misure prese da:
  • i)governi e autorita' centrali, regionali o locali;
  • ii)organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati dai governi o dalle autorita' centrali, regionali o locali;
  • c)"persona fisica della parte CE" o "persona fisica degli Stati del CARIFORUM firmatari": un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati del CARIFORUM firmatari secondo i rispettivi ordinamenti;
  • d)"persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprieta' di privati o dello Stato, ivi comprese societa' per azioni, trust, societa' di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
  • e)"persona giuridica di una parte": una persona giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, costituita rispettivamente a norma delle leggi di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario viene considerata una persona giuridica rispettivamente della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario solo se svolge un'attivita' commerciale sostanziale(1) nel territorio cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea o nel territorio di uno Stato del CARIFORUM firmatario; Nonostante il paragrafo che precede, beneficiano delle disposizioni del presente accordo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori della parte CE o degli Stati del CARIFORUM e controllate da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato del CARIFORUM firmatario in conformita' alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del CARIFORUM firmatario;
  • f)"accordo di integrazione economica": un accordo che liberalizza in misura sostanziale gli scambi di servizi e gli investimenti in conformita' alle norme dell'OMC. --------- (1) La parte CE, conformemente alla notifica del trattato CE all'OMC (doc. WT/REG39/1), ritiene la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall' 48 del trattato CE, equivalente alla nozione di "attivita' commerciale sostanziale" di cui all' V, paragrafo 6, del GATS, e al presente accordo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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