[1]Procedure

[2]1. Qualora sia necessaria un'autorizzazione per la prestazione di un servizio o per l'istituzione della presenza commerciale per cui sia stato assunto un impegno specifico, le autorita' competenti delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari provvedono, entro un termine ragionevole dalla presentazione di una domanda giudicata completa a norma delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, a informare il richiedente in merito alla decisione riguardante la sua domanda. Su richiesta del richiedente, le autorita' competenti delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari, secondo il caso, forniscono senza indugio le informazioni concernenti lo stato della pratica. 2. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari mantengono o istituiscono procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative che su richiesta dell'investitore o del prestatore di servizi interessato provvedono al tempestivo riesame delle decisioni amministrative concernenti la presenza commerciale, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportuni rimedi. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'ente preposto ad assumere le decisioni amministrative in questione, le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono che le procedure adottate consentano comunque un esame obiettivo e imparziale.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art87 · fonte del testo

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