[1]Settori interessati e definizioni

[2]1. Il presente capo si applica alle misure, adottate dalle parti o dagli Stati del CARIFORUM firmatari, aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di tutti i servizi tranne:

  • a)i servizi audiovisivi;
  • b)il cabotaggio marittimo nazionale(1);
  • c)i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e no, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
  • i)i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili che ne comportano il ritiro dal servizio;
  • ii)la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
  • iii)i sistemi telematici di prenotazione (CRS);
  • iv)altri servizi ausiliari che agevolano l'attivita' dei vettori aerei, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi di gestione aeroportuale. 2. Ai fini del presente capo si intende per:
  • a)"prestazione transfrontaliera di servizi": la prestazione di un servizio:
  • i)fornita a partire dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte (modalita 1);
  • ii)fornita nel territorio di una parte a favore di un utente dell'altra parte (modalita 2);
  • b)"servizi": qualunque servizio prestato in qualsivoglia settore, eccezion fatta per i servizi prestati nell'esercizio di poteri pubblici;
  • c)"servizio prestato nell'esercizio di poteri pubblici": un servizio che non viene prestato su base commerciale, ne' in concorrenza con uno o piu' prestatori di servizi;
  • d)"prestatore di servizi": qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda prestare o presti un servizio;
  • e)"prestatore di servizi di una parte": una persona fisica o giuridica della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario che intende prestare o presta un servizio;
  • f)"prestazione di un servizio": la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio.

[3]---------- (1) Il cabotaggio marittimo nazionale comprende i servizi di trasporto all'interno di uno Stato del CARIFORUM firmatario o di uno Stato membro dell'Unione europea riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci in partenza da e in arrivo presso quello Stato del CARIFORUM o quello Stato membro dell'Unione europea.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art75 · fonte del testo

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