[1]Misure antidumping e compensative

[2]1. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE o gli Stati del CARIFORUM firmatari adottino, singolarmente o collettivamente, misure antidumping o compensative nel rispetto dei pertinenti accordi dell'OMC. Ai fini del presente articolo l'origine e' determinata secondo le norme di origine non preferenziali delle parti o degli Stati del CARIFORUM firmatari. 2. La parte CE, prima di istituire dazi antidumping o compensativi su prodotti d'importazione originari degli Stati del CARIFORUM, esamina le possibilita' di soluzioni costruttive previste dai pertinenti accordi OMC. 3. Qualora una misura antidumping o compensativa sia stata istituita da un'autorita' regionale o subregionale per conto di due o piu' Stati del CARIFORUM firmatari, l'istanza di tutela giurisdizionale e' unica anche in sede di appello. 4. Uno Stato del CARIFORUM firmatario non applica una misura antidumping o compensativa su un prodotto che rientri nell'ambito di applicazione di una misura regionale o subregionale istituita sullo stesso prodotto. Analogamente gli Stati del CARIFORUM garantiscono che una misura regionale o subregionale istituita su un prodotto non si applichi in quegli Stati del CARIFORUM firmatari che applicano una misura di analoga natura sullo stesso prodotto. 5. Prima di avviare qualsiasi inchiesta, la parte CE notifica agli Stati del CARIFORUM firmatari di esportazione di aver ricevuto una denuncia adeguatamente documentata. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le inchieste avviate successivamente all'entrata in vigore del presente accordo. 7. Le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nel presente accordo non si applicano a quanto disciplinato dal presente articolo.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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