Trattamento piu' favorevole derivante da accordi di libero scambio 1. In relazione alle materie disciplinate dal presente capo, la parte CE accorda agli Stati del CARIFORUM qualsiasi trattamento piu' favorevole applicabile in virtu' del fatto che successivamente alla firma del presente accordo essa sia divenuta parte di un accordo di libero scambio con paesi terzi. 2. In relazione alle materie disciplinate dal presente capo, gli Stati del CARIFORUM o un qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario accordano alla parte CE qualsiasi trattamento piu' favorevole applicabile in virtu' del fatto che successivamente alla firma del presente accordo gli Stati del CARIFORUM o un qualsiasi Stato del CARIFORUM firmatario siano divenuti parte di un accordo di libero scambio con una grande economia commerciale. 3. Le disposizioni del presente capo non implicano l'obbligo per la parte CE o uno Stato del CARIFORUM firmatario di estendere reciprocamente qualsiasi trattamento preferenziale applicabile in virtu' del fatto che la parte CE o lo Stato del CARIFORUM firmatario fossero parti di un accordo di libero scambio con paesi terzi alla data della firma del presente accordo. 4. Ai fini del presente, per "grande economia commerciale" si intende un paese sviluppato oppure un paese o un territorio che l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2 rappresentava una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1%, oppure un gruppo di paesi, agenti singolarmente, collettivamente o nell'ambito di un accordo di libero scambio, che nel suo insieme rappresentava l'anno prima dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio di cui al paragrafo 2 una quota delle esportazioni mondiali di merci superiore all'1,5%(1). 5. Qualora uno Stato del CARIFORUM firmatario diventi parte di un accordo di libero scambio con un paese terzo di cui al paragrafo 2, le parti avviano consultazioni nel caso in cui tale accordo preveda per tale paese terzo un trattamento piu' favorevole di quello concesso a norma del presente accordo dallo Stato del CARIFORUM firmatario alla parte CE. Le parti possono decidere se lo Stato del CARIFORUM firmatario interessato abbia il diritto di negare alla parte CE il trattamento piu' favorevole previsto dall'accordo di libero scambio. Il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE puo' adottare le misure necessarie all'adeguamento delle disposizioni del presente accordo. --------- (1) Ai fini di questo calcolo si fa ricorso ai dati ufficiali dell'OMC sui principali esportatori nel commercio internazionale di merci (escludendo gli scambi intracomunitari).

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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