[1]Trattamento nazionale in relazione alle imposizioni e alle normative interne

[2]1. Alle importazioni originarie non si applicano, ne' direttamente ne' indirettamente, imposte interne o altri oneri interni superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti nazionali simili. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari non applicano neppure altre forme di imposte interne o di altri oneri interni per proteggere prodotti nazionali simili. 2. Sotto il profilo delle disposizioni legislative e regolamentari e delle condizioni che incidono sulla vendita interna, sulla messa in vendita, sull'acquisto, sul trasporto, sulla distribuzione o sull'uso, le importazioni originarie beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili. Le disposizioni del presente paragrafo non ostano all'applicazione di oneri di trasporto interno differenziati determinati esclusivamente dalla gestione economica del mezzo di trasporto e non dalla nazionalita' del prodotto. 3. Nessuna parte o Stato del CARIFORUM firmatario adotta o mantiene in vigore eventuali regolamenti quantitativi interni riguardanti la miscela, la trasformazione o l'uso dei prodotti in quantita' o proporzioni specificate, che impongano, direttamente o indirettamente, il ricorso a fonti nazionali per quantita' o proporzioni specificate dei prodotti oggetto dei suddetti regolamenti. Le parti e gli Stati del CARIFORUM firmatari non applicano neppure altre forme di regolamenti quantitativi interni per proteggere prodotti nazionali simili. 4. Le disposizioni del presente articolo non ostano al versamento di sovvenzioni riservate esclusivamente ai produttori nazionali: tra queste figurano i pagamenti ai produttori nazionali derivanti dagli introiti di imposte interne o oneri interni applicati in conformita' al presente articolo e le sovvenzioni erogate attraverso l'acquisto di prodotti nazionali da parte dello Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle leggi, ai regolamenti, alle procedure o alle prassi che disciplinano gli appalti pubblici, i quali restano soggetti esclusivamente alle disposizioni del titolo IV, capo 3. 6. Le disposizioni del presente lasciano impregiudicato quanto disposto dall'articolo 23.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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