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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014 · Legge 28 luglio 2016, n. 152
- Aggiornato al
- 9 agosto 2016
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- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO…
- Art. 2per la persona condannata 1. Ogni persona condannata a cui la presente Convenzione puo'…
- Art. 3per il trasferimento La presente Convenzione si applica alle seguenti condizioni: 1. Il…
- Art. 4di rifiuto Il trasferimento potra' essere rifiutato in particolare: 1. Se la persona…
- Art. 5della condanna 1. Le autorita' competenti dello Stato di esecuzione devono proseguire…
- Art. 6dell'esecuzione 1. Lo Stato di condanna informa quanto prima lo Stato di esecuzione di…
- Art. 7della sentenza Soltanto lo Stato di condanna e' competente per deliberare in merito a…
- Art. 8di clemenza Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono concedere la grazia…
- Art. 9fatti 1. La persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente Convenzione…
- Art. 10sull'esecuzione della condanna Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di…
- Art. 11di trasferimento 1. Il condannato stesso o il suo rappresentante legale possono…
- Art. 12da fornire 1. Sono prodotti dallo Stato di esecuzione a sostegno della propria domanda o…
- Art. 13del consenso del detenuto Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la…
- Art. 14di comunicazione 1. Gli Stati inviano i rispettivi documenti relativi alla procedura…
- Art. 15Le domande di trasferimento e i documenti relativi alla procedura di trasferimento devono…
- Art. 16dalla legalizzazione Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente…
- Art. 17Se il trasferimento della persona condannata viene accettato, i due Stati concordano il…
- Art. 18Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento. Tutte le spese di…
- Art. 19Se uno dei due Stati firmatari della presente Convenzione ha concluso degli accordi con…
- Art. 20della Convenzione nel tempo La presente Convenzione e' applicabile all'esecuzione delle…
- Art. 21delle controversie Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione…
- Art. 22finali 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentunesimo giorno successivo…
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