[1]CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE

[2]Il Governo della Repubblica Italiana e

[3]Il Governo del Regno del Marocco

[4]Desiderosi di promuovere i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Stati, e in particolare di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra essi; Desiderosi di regolare di comune accordo le questioni relative al trasferimento delle persone condannate; Desiderosi di permettere ai condannati di scontare nel loro Paese la pena o la misura di sicurezza privativa della liberta' inflitte loro, al fine di facilitarne il reinserimento sociale; Determinati in questo spirito ad accordarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dalla presente Convenzione, la massima cooperazione per quanto concerne il trasferimento delle persone condannate a pene o misure di sicurezza privative della liberta'; Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[5]Articolo 1 Definizioni

[6]Ai fini della presente Convenzione: 1. L'espressione «condanna» indica qualsiasi pena o misura di sicurezza privativa della liberta' inflitta da un'autorita' giudiziaria a seguito di un reato; 2. L'espressione «condannato» indica qualsiasi persona oggetto di una condanna definitiva ed esecutiva sul territorio dell'uno o dell'altro Stato; 3. L'espressione «Stato di condanna» indica lo Stato in cui e' stata condannata la persona che puo' essere trasferita o che lo e' gia' stata; 4. L'espressione «Stato di esecuzione» indica lo Stato verso il quale il condannato puo' essere trasferito, o lo e' gia' stato, al fine di scontarvi la condanna; 5. L'espressione «sentenza» indica una decisione del giudice con cui viene inflitta una condanna.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~convenzione-art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari