[1]per il trasferimento

[2]La presente Convenzione si applica alle seguenti condizioni: 1. Il reato su cui si basa la richiesta deve essere punibile dalla legislazione di entrambi gli Stati; 2. La decisione giudiziaria deve essere definitiva ed esecutiva; 3. La persona condannata deve essere cittadina dello Stato di esecuzione; 4. La persona condannata o, in considerazione della sua eta' o delle sue condizioni fisiche o mentali, il suo rappresentante legale, deve acconsentire al trasferimento, volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano; 5. Al momento della domanda di trasferimento, la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare deve essere di almeno un anno; in casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la pena residua e' inferiore ad un anno; 6. Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono accordarsi sul trasferimento. Il trasferimento sara' rifiutato se e' tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico e ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~convenzione-art3 · fonte del testo

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