ciascuna Scuola e' riconosciuta la personalita' giuridica necessaria al conseguimento dello scopo da essa perseguito, quale definito all'articolo 1. A tal fine gode di autonomia di gestione limitatamente agli stanziamenti iscritti nella sezione del bilancio che la riguarda, alle condizioni stabilite nel regolamento finanziario citato nell'articolo 13, paragrafo 1. Essa puo' essere parte in giudizio. Essa puo' in particolare acquistare od alienare beni immobili o mobili. Con riguardo ai suoi diritti ed obblighi, la Scuola e' trattata in ciascuno Stato membro come un istituto scolastico disciplinato dal diritto pubblico, fatte salve le specifiche disposizioni previste dalla presente convenzione.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art6 · fonte del testo

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