1. In materia di bilancio il Consiglio superiore:

  • a)adotta il regolamento finanziario, specificando in particolare le modalita' relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio delle Scuole;
  • b)adotta per ogni esercizio il bilancio delle Scuole, conformemente al paragrafo 4;
  • c)approva il rendiconto annuale di gestione e lo trasmette alle autorita' competenti delle Comunita' europee. 2. Entro il 30 aprile di ogni esercizio, il Consiglio superiore stabilisce uno Stato di previsione delle entrate e delle spese delle Scuole per l'esercizio successivo e lo trasmette senza indugio alla Commissione la quale, basandosi su questo, fissa le necessarie previsioni nel progetto preliminare di bilancio delle Comunita' europee. L'autorita' di bilancio delle Comunita' europee stabilisce l'importo del contributo delle Comunita' europee nel quadro della sua procedura di bilancio. 3. Il Consiglio superiore trasmette lo Stato di previsione delle entrate e delle spese anche alle altre organizzazioni di diritto pubblico previste all'articolo 28 e agli enti o istituzioni di cui all'articolo 29, il cui contributo finanziario consente di provvedere sostanzialmente al bilancio di una Scuola, affinche' essi stabiliscano l'importo del loro contributo. 4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, il Consiglio superiore adotta definitivamente il bilancio delle Scuole, adeguandolo se necessario in base al contributo delle Comunita' europee nonche' delle organizzazioni, degli enti e delle istituzioni di cui al paragrafo 3.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art13 · fonte del testo

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