Consiglio d'amministrazione: 1. prepara lo Stato di previsione delle entrate e delle spese della Scuola conformemente al regolamento finanziario; 2. controlla l'esecuzione della sezione del bilancio della Scuola e stabilisce il rendiconto annuale di gestione; 3. vigila al mantenimento di condizioni materiali favorevoli e ad un clima propizio al buon funzionamento della Scuola; 4. assolve qualsiasi altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore. Le modalita' in merito alla convocazione e alle decisioni dei Consigli d'amministrazione sono stabilite dal regolamento generale delle Scuole previsto all'articolo 10.

Testo vigente dal 23 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-06;151~art20 · fonte del testo

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