La Scuola, nei riguardi della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti, ha lo stato giuridico di un istituto pubblico; ha la personalita' giuridica necessaria al conseguimento dei suoi scopi; gode di autonomia finanziaria e puo' stare in giudizio; puo' acquistare ed alienare i beni immobili e mobili necessari al raggiungimento delle sue finalita'.

Testo vigente dal 8 marzo 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-01-03;102~art6 · fonte del testo

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