Eccezioni alla Convenzione per motivi di salute pubblica o di sicurezza od allo scopo di assicurare la protezione della proprieta' intellettuale. 1. Nessuno Stato Contraente e' obbligato dalla presente Convenzione ad assicurare il transito di persone delle quali sia proibito l'ingresso nel proprio territorio o di merci di una categoria la cui importazione sia vietata, sia per ragioni di moralita', salute o sicurezza pubblica, sia come misura precauzionale contro le malattie di animali o piante o contro i parassiti. 2. Ogni Stato Contraente ha il diritto di prendere tutte le precauzioni e di adottare tutte le misure necessarie per accertarsi che le persone e le merci, ed in particolare le merci sottoposte a monopolio, siano realmente in transito, e che i mezzi di trasporto siano realmente utilizzati ai fini del passaggio delle summenzionate merci, nonche' per proteggere la sicurezza delle vie e dei mezzi di comunicazione. 3. Nulla nella presente Convenzione potra' pregiudicare le misure che uno Stato Contraente possa adottare in base alle disposizioni di una Convenzione internazionale generale a carattere mondiale o regionale alla quale partecipi, sia che detta Convenzione sia gia' stata conclusa alla data della presente Convenzione, sia che venga conclusa ulteriormente, quando tali disposizioni riguardino

  • a)l'esportazione, l'importazione o il transito di particolari categorie di articoli quali gli stupefacenti o altri prodotti chimici dannosi o le armi; o
  • b)la protezione della proprieta' industriale, letteraria od artistica, del nome commerciale, delle indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine, nonche' la soppressione della concorrenza sleale. Nulla nella presente Convenzione impedisce ad uno Stato Contraente di adottare tutti i provvedimenti necessari a proteggere i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art11 · fonte del testo

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