[1]in caso di gravi avvenimenti

[2]Si potra' eccezionalmente, e per un periodo il piu' limitato possibile, derogare alle disposizioni della presente Convenzione mediante misure generali o particolari che ciascuno degli Stati Contraenti fosse obbligato ad adottare in caso di gravi avvenimenti che mettano in pericolo la propria esistenza politica o la propria sicurezza, restando inteso che il principio della liberta' di transito deve essere osservato per quanto possibile durante detto periodo.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art12 · fonte del testo

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