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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio di transito dei Paesi senza litorale, adottata a New York l'8 luglio 1965
Legge 28 ottobre 1970, n. 1505
- Aggiornato al
- 23 ottobre 1971
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 25
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella…
- Art. 2' di transito 1. La liberta' di transito sara' assicurata in conformita' delle…
- Art. 3doganali e tasse speciali di transito Nel territorio dello Stato di transito, i trasporti…
- Art. 4di trasporto e tariffe 1. Gli Stati Contraenti si impegnano a fornire, subordinatamente…
- Art. 5e documentazione per quanto riguarda la dogana, il trasporto, ecc. 1. Gli Stati…
- Art. 6di merci in transito 1. Le modalita' di immagazzinamento delle merci in transito nei…
- Art. 7o difficolta' nel trasporto in transito 1. Eccettuati i casi di forza maggiore, gli Stati…
- Art. 8franche ed altre facilitazioni doganali Per agevolare il trasporto in transito, potranno…
- Art. 9di facilitazioni maggiori La presente Convenzione non comporta in alcun modo l'abolizione…
- Art. 10della Nazione piu' favorita 1. Gli Stati Contraenti convengono che facilitazioni e…
- Art. 11Eccezioni alla Convenzione per motivi di salute pubblica o di sicurezza od allo scopo di…
- Art. 12in caso di gravi avvenimenti Si potra' eccezionalmente, e per un periodo il piu' limitato…
- Art. 13della Convenzione in periodo bellico La presente Convenzione non determina i diritti ed i…
- Art. 14legati alla Convenzione e diritti e doveri dei Membri delle Nazioni Unite La presente…
- Art. 15Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate su basi di reciprocita'.
- Art. 16delle controversie 1. Ogni controversia che abbia a sorgere circa l'interpretazione o…
- Art. 17La presente Convenzione sara', sino al 31 dicembre 1965, aperta alla firma di tutti gli…
- Art. 18La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno…
- Art. 19La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di ogni Stato appartenente ad una delle…
- Art. 20in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito…
- Art. 21Su domanda di un terzo degli Stati Contraenti e con l'assenso della maggioranza degli…
- Art. 22da parte del Segretario Generale Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni…
- Art. 23facenti fede L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese…
