[1]o difficolta' nel trasporto in transito

[2]1. Eccettuati i casi di forza maggiore, gli Stati Contraenti adotteranno tutte le misure necessarie ad evitare ritardi nel passaggio dei trasporti in transito o restrizioni a detto passaggio. 2. Nel caso in cui abbiano a prodursi ritardi o altre difficolta' nel trasporto in transito, le Autorita' competenti dello Stato o degli Stati di transito, nonche' le Autorita' dello Stato privo di litorale collaboreranno allo scopo di mettervi rapidamente fine.

Testo vigente dal 23 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;1505~art7 · fonte del testo

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