Art. 14 — Richieste di informazioni sui fatti e richieste di documenti
Gli Stati contraenti si impegnano a fornirsi informazioni di fatto di cui dispongono in materia amministrativa e a rilasciare copie autentiche, copie od estratti di documenti amministrativi qualora ne sia fatta domanda per un interesse amministrativo da parte di un'autorita' dello Stato richiedente.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
