1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto investita di una domanda di assistenza puo' rifiutare di darvi seguito ove ritenga che:

  • a)la materia sulla quale verte la domanda non e' materia amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione;
  • b)l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali di tale Stato;
  • c)l'esecuzione della domanda e' tale da arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali o agli interessi essenziali della persona alla quale si riferisce l'informazione richiesta, ovvero la domanda verte su informazioni confidenziali che non possono essere divulgate;
  • d)il proprio diritto e i propri usi interni si oppongono all'assistenza richiesta. 2. In caso di rifiuto, l'autorita' centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorita' richiedente e ne indica i motivi.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1983-03-21;149~art7 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari