Art. 13 — Richieste di informazioni sul diritto, sui regolamenti e sugli usi
Gli Stati contraenti si impegnano a fornirsi informazioni concernenti il loro diritto, i loro regolamenti e i loro usi in materia amministrativa qualora ne sia fatta domanda per un interesse amministrativo da parte di un'autorita' dello Stato richiedente.
Testo vigente dal 5 maggio 1983
