[1]o rinvio dell'assistenza

[2]1. Lo Stato richiesto puo' rifiutare, interamente o in parte, l'assistenza domandata quando:

  • a)l'esecuzione della domanda e' contraria all'ordinamento giuridico dello Stato richiesto;
  • b)l'esecuzione della domanda puo' mettere in pericolo la sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o provocare conseguenze contrarie ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico;
  • c)la domanda riguarda un reato di natura politica o un reato collegato ad un reato politico. A tal fine non sono considerati reati politici: i. omicidio o tentato omicidio; ii. ogni altro reato contro la vita, il benessere fisico o la liberta' di una persona; iii. terrorismo e ogni altro reato non considerato politico ai sensi di trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambi gli Stati siano parti;
  • d)la domanda riguarda un reato esclusivamente militare;
  • e)il reato per cui la domanda e' formulata e' punito nello Stato richiesto con una pena di una tipologia vietata dall'ordinamento giuridico dello Stato richiesto;
  • f)la domanda e' formulata per indagare, perseguire, punire o promuovere altri tipi di azioni contro una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalita' o opinione politica ovvero e' motivata da pregiudizi legati a tali aspetti;
  • g)l'assistenza giudiziaria e' domandata per procedimenti penali in corso o sentenze definitive nei confronti della stessa persona e per lo stesso reato indicato nella domanda di assistenza giudiziaria. 2. Lo Stato richiesto puo' rinviare l'esecuzione della domanda di assistenza se l'esecuzione interferirebbe con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto. 3. Prima di rifiutare una domanda o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato richiesto puo' valutare se concedere l'assistenza. Le Autorita' centrali di ciascuno Stato a tal fine si consultano tra loro e, se lo Stato richiedente accetta tale assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita secondo le modalita' concordate. 4. Quando lo Stato richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria comunica allo Stato richiedente i motivi del rifiuto o del rinvio.

Testo vigente dal 17 dicembre 2019

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