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Penale
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione di mutua assistenza in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Polonia, fatta a Varsavia il 28 aprile 1989 · Legge 23 aprile 1991, n. 145
- Aggiornato al
- 10 maggio 1991
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- 16
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- 19
- Art. 1CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA…
- Art. 2che danno luogo all'assistenza 1. L'assistenza e' prestata anche se il fatto per il quale…
- Art. 3dell'assistenza 1. L'assistenza e' rifiutata: a) se il fatto in relazione al quale si…
- Art. 4Per l'esecuzione degli atti richiesti si applica la legge della Parte richiesta, salva…
- Art. 5di atti 1. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti contiene se necessario…
- Art. 6di atti e oggetti 1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di…
- Art. 7di persone nella Parte richiesta 1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la…
- Art. 8di persone nella Parte richiedente 1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una…
- Art. 9di persone detenute 1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire…
- Art. 10delle persone citate 1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di una…
- Art. 11di sentenze e di informazioni relative al casellario giudiziario 1. Quando la domanda…
- Art. 12relative alle condanne Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze…
- Art. 13di assistenza 1. La domanda di assistenza deve contenere le seguenti indicazioni: a)…
- Art. 14Le autorita' competenti per le comunicazioni, ai fini della presente Convenzione sono per…
- Art. 15Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione…
- Art. 16ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il…
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