di persone detenute 1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente come testimone, e' trasferita provvisoriamente in tale ultima Parte se:

  • a)acconsente al trasferimento;
  • b)la sua detenzione non e' suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;
  • c)la Parte richiedente si impegna a ritrasferirla non appena sono venute meno le ragioni del trasferimento e, comunque, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.
  • 2)Il trasferimento di cui al paragrafo 1 puo' essere rifiutato se vi ostano gravi ragioni.
  • 3)La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, a meno che la Parte richiesta non domandi che venga messa in liberta'.

Testo vigente dal 10 maggio 1991

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;145~convenzione-art9 · fonte del testo

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