• 1)L'Istituto ed i suoi beni, fondi ed averi destinati all'esercizio delle sue attivita' istituzionali sono esenti da imposte e tasse erariali.
  • 2)Per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto (IVA) l'Istituto sara' esentato dal tributo per acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo per "acquisto rilevante" si intende l'acquisto di merci o prestazioni di servizi per un valore superiore al limite fissato dalle competenti autorita' italiane per le organizzazioni internazionali in Italia.
  • 3)L'Istituto sara' esentato dai diritti doganali e da ogni altra imposizione, divieto o restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per le sue attivita' istituzionali. Tuttavia l'Istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra imposizione su merci importate per un valore inferiore al limite fissato dalle autorita' italiane. Sono ammessi all'importazione temporanea, previa prestazione di garanzie per i diritti doganali gravanti, effettuate con l'atto formale d'impegno del Segretario Generale dell'Istituto, le registrazioni radiofoniche e televisive ed i films, destinati agli usi ufficiali nell'ambito interno dell'Istituto stesso, nonche' le opere d'arte e quadri destinati a formare oggetto di mostre organizzate dall'Istituto nell'ambito della propria sede.
  • 4)L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione relativamente ad un adeguato numero, concordato con il Governo, di autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per detti veicoli l'Istituto beneficera' di un contingente di carburanti e lubrificanti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.
  • 5)Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno relativamente a imposte e tasse applicabili sui corrispettivi richiesti a fronte di servizi specifici.

Testo vigente dal 22 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-07-12;141~accordo-art5 · fonte del testo

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