FINANZIARIE 1. La Autorita', i suoi averi, beni e redditi, ovunque situati e da chiunque siano tenuti, saranno, entro i limiti della loro attivita' ufficiali, esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Autorita' ne sara' esente per gli acquisti di beni e servizi nonche' per le importazioni di beni di rilevante importo concernenti le sue attivita' ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti e/o importazioni di importo rilevante" si applichera' all'acquisto di beni e servizi e/o importazioni di beni di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. 3. Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicheranno a imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi dalle autorita' competenti italiane alla Autorita'. 4. La Autorita' sara' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione Europea; le autorita' italiane si impegneranno ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Autorita'. 5. I beni importati in esenzione da dazi, imposte e da divieti e restrizioni, conformemente al presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi verranno calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data. 6. La Autorita' potra' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

Testo vigente dal 26 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-10;17~accordo-di-sede-art9 · fonte del testo

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