ARTICOLO IX ESENZIONE DA TASSAZIONE Sezione 12 L'Istituto, le sue proprieta' e redditi saranno esentati nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta. Sezione 13 (a) Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Istituto godra' delle stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Istituto godra' delle esenzioni e agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e), indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane. (b) Le operazioni e transazioni finanziarie dell'Istituto aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Istituto stesso e l'esercizio delle funzioni previste dall'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta. (c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato e in particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l'Istituto godra' dell'esenzione dal pagamento di tali tasse sul acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 Lire. Tale ammontare e' soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana. (d) L'Istituto sara' esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto a scopi ufficiali. E' inteso che l'Istituto non chiedera' generalmente l'esenzione da dazi doganali o di ogni altra impostazione su merci importate per un valore non superiore a 100.000 Lire. Tale ammontare e' soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana. (e) In particolare, l'Istituto sara' esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a due, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome. Il Governo esentera' tali autoveicoli dalla tassa di circolazione ed accordera' per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai peezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso la repubblica Italiana. Il Governo emettera' per ogni veicolo una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di una organizzazione internazionale. (f) Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano alle tasse ed imposte che costituiscono il corrispettivo di un servizio reso.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-28;638~accordo-artix · fonte del testo

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