dalle imposte 1. L'Agenzia, le sue proprieta' ed i suoi beni saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie e dai comuni. 2. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Agenzia godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti e formalita' occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale l'Esrin e' stato edificato e quelli occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'. 3. Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Agenzia godra' della non assoggettabilita' al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi nonche' su importazioni di beni connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante, si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane. 4. L'Agenzia sara' anche esentata dal pagamento delle imposte di consumo sull'energia elettrica e relative addizionali e sul gas metano consumati nell'ESRIN, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potranno essere accordati rimborsi. 5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse in contropartita di servizi resi all'Agenzia. 6. Agli effetti tributari, le attivita' istituzionali svolte dall'ESRIN si considerano attratte nella sfera giuridico- patrimoniale dell'ESA.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art17 · fonte del testo

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