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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001
Legge 7 febbraio 2013, n. 14
- Aggiornato al
- 18 febbraio 2013
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- Art. 1Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2La Repubblica Araba di Egitto e la Repubblica Italiana si impegnano a cooperare…
- Art. 3La domanda di trasferimento puo' essere presentata: a) dallo Stato di condanna; b) dallo…
- Art. 4Il presente Accordo si applica alle seguenti condizioni: a) il fatto che motiva la…
- Art. 5Lo Stato di condanna informa l'altro Stato di ogni condanna pronunciata contro un…
- Art. 6Il trasferimento della persona condannata e' rifiutato da uno dei due Stati Parte: 1) se…
- Art. 7Il trasferimento della persona condannata puo' essere rifiutato da uno dei due Stati…
- Art. 8La persona condannata deve prestare proprio consenso al trasferimento volontariamente e…
- Art. 9La pena inflitta dallo Stato di condanna e' eseguita nello Stato di esecuzione per la…
- Art. 10Lo Stato di esecuzione informa lo Stato di condanna, se questo lo richiede, del seguito…
- Art. 11Le modalita' di esecuzione della pena sono disciplinate dalla legge dello Stato di…
- Art. 12Solamente lo Stato di condanna ha il diritto di decidere su qualsiasi ricorso di…
- Art. 13Lo Stato di condanna informa senza ritardo lo Stato di esecuzione di qualsiasi decisione…
- Art. 14Nessun condannato trasferito in applicazione del presente Accordo puo' essere nuovamente…
- Art. 15La presa in carico della persona condannata dallo Stato di esecuzione ha per effetto la…
- Art. 16Ogni domanda di trasferimento e' formulata per iscritto. Contiene l'indicazione…
- Art. 17Lo Stato di condanna trasmette allo Stato di esecuzione l'originale o copia autentica…
- Art. 18Le domande di trasferimento vengono trasmesse da Ministero della giustizia a Ministero…
- Art. 19Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione del presente Accordo sono esenti da…
- Art. 20Le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione tuttavia…
- Art. 21Le domande di trasferimento e gli atti ed i documenti a sostegno delle stesse, nonche'…
- Art. 22Il presente Accordo sara' applicabile all'esecuzione delle condanne inflitte prima e dopo…
- Art. 23Ognuno degli Stati notifichera' per via diplomatica all'altro l'esecuzione delle…
