• 1)Le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione tuttavia delle spese sostenute esclusivamente su territorio dell'altro Stato.
  • 2)Lo Stato che si fa carico delle spese di trasferimento fornisce la scorta.
  • 3)Lo Stato di esecuzione non puo' in alcun caso esigere dallo Stato di condanna il rimborso delle spese di cui si e' fatto carico per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art20 · fonte del testo

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