• 1)La pena inflitta dallo Stato di condanna e' eseguita nello Stato di esecuzione per la parte che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non deve superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato.
  • 2)Quando la pena inflitta dallo Stato di condanna non e' prevista nello Stato di esecuzione quest'ultimo Stato sostituisce a questa pena un'altra pena. Tale pena corrisponde per quanto possibile, per natura e durata, a quella inflitta con la decisione da eseguire.
  • 3)La pena sostituita non puo' aggravare, per natura o durata, la pena privativa della liberta' inflitta dallo Stato di condanna.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~art9 · fonte del testo

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