[1]Trasparenza e certezza del diritto

[2]1. Le parti convengono che le misure di difesa commerciale sono applicate nel pieno rispetto delle disposizioni dell'OMC e in base a un sistema equo e trasparente. 2. Le parti, riconoscendo i vantaggi offerti agli operatori economici dalla certezza del diritto e dalla prevedibilita', garantiscono che, se del caso, la propria legislazione interna in materia di misure antidumping e compensative sia e resti armonizzata e pienamente conforme alle norme dell'OMC. 3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 9, dell'accordo antidumping e dall'articolo 12, paragrafo 8, dell'accordo SCM, e' auspicabile che le parti provvedano, immediatamente dopo l'istituzione di misure provvisorie, a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e le considerazioni essenziali che sono alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto e in modo da lasciare alle parti interessate il tempo sufficiente per difendere i loro interessi. 4. Le parti concedono alle parti interessate che ne facciano richiesta la possibilita' di essere sentite e di esprimere il loro punto di vista nel quadro di inchieste su misure antidumping o compensative. Cio' non deve inutilmente ritardare lo svolgimento delle inchieste.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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