[1]Occupazione e affari sociali

[2]1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della dimensione sociale della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere le politiche in materia di occupazione, il diritto del lavoro, le questioni di genere, la non discrimi­nazione in materia di occupazione, l'inclusione sociale, la politiche nell'ambito della sicurezza sociale e della protezione sociale, le relazioni industriali, il dialogo sociale, lo sviluppo delle competenze lungo tutto l'arco della vita, l'occupazione giovanile, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la responsabilita' sociale delle imprese e il lavoro dignitoso. 2. Le parti ribadiscono la necessita' di sostenere un processo di globalizzazione a vantaggio di tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta'. In questo contesto le parti ricordano la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa. 3. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e attuare efficacemente principi e diritti del lavoro internazionalmente riconosciuti, sanciti in particolare dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro. 4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici definiti congiuntamente, oltre al dialogo, alla cooperazione e alle iniziative su temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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