[1]Gruppo di lavoro "cooperazione in materia di difesa commerciale"

[2]1. Il gruppo di lavoro "Cooperazione in materia di difesa commerciale", istituito in applicazione dell'articolo 15.3, paragrafo 1 (Gruppi di lavoro), e' una sede di dialogo per la cooperazione in materia di difesa commerciale. 2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti:

  • a)migliorare la conoscenza e la comprensione reciproche delle leggi, delle politiche e delle prassi delle Parti in materia di difesa commerciale;
  • b)controllare l'attuazione del presente capo;
  • c)migliorare la cooperazione tra le autorita' delle Parti competenti in materia di difesa commerciale;
  • d)costituire per le Parti una sede per lo scambio di informazioni su questioni concernenti le misure antidumping, antisovvenzioni e compensative e le misure di salvaguardia;
  • e)costituire per le Parti una sede di discussione di altre questioni di comune interesse, tra cui:
  • i)le questioni internazionali in materia di difesa commerciale, comprese quelle relative ai negoziati sulle regole del ciclo di Doha dell'OMC;
  • ii)le pratiche delle autorita' competenti delle Parti nelle inchieste sui dazi antidumping e compensativi, come il ricorso ai "dati disponibili" e le procedure di verifica;
  • f)cooperare su ogni altra questione per la quale le Parti considerino necessario cooperare. 3. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma una volta all'anno; se necessario, riunioni supplementari possono essere organizzate su richiesta di una delle Parti.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art316 · fonte del testo

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