[1]Cooperazione comune

[2]1. Le Parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformita' al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l'accesso ai rispettivi mercati. A questo scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione ai livelli orizzontale e settoriale. 2. Nel quadro della loro cooperazione bilaterale, le Parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:

  • a)nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione mediante, ad esempio, lo scambio di informazioni, esperienze e dati e la cooperazione scientifica e tecnica al fine di migliorare la qualita' e il livello delle loro regolamentazioni tecniche e di utilizzare in modo efficiente le risorse esistenti;
  • b)nel semplificare, se opportuno, le regolamentazioni tecniche, le norme e le procedure di valutazione della conformita';
  • c)se le Parti lo convengono e se opportuno, per esempio nel caso in cui non esistano norme internazionali, nell'evitare inutili divergenze di approccio alle regolamentazioni e alle procedure di valutazione della conformita', e nell'adoperarsi per far convergere o uniformare le prescrizioni tecniche; e
  • d)nel promuovere e nello stimolare la cooperazione bilaterale tra i rispettivi organismi pubblici o privati, competenti per quanto riguarda la metrologia, la normazione, le prove, la certificazione e l'accreditamento. 3. Su richiesta, una Parte prende nella dovuta considerazione le proposte di cooperazione avanzate dall'altra Parte in relazione al presente capo.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art43 · fonte del testo

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