[1]Cooperazione giudiziaria

[2]1.Le parti riconoscono l'importanza del diritto internazionale privato e della cooperazione giuridica e giudiziaria in materia civile e commerciale per favorire un contesto che faciliti il commercio e gli investimenti internazionali e la mobilita' delle persone. Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione, anche attraverso la negoziazione, la ratifica e l'applicazione di accordi internazionali, quali quelli adottati nel quadro della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. 2.Le parti convengono di agevolare e incoraggiare il ricorso all'arbitrato per comporre le controversie civili e commerciali private internazionali ogniqualvolta gli strumenti internazionali applicabili lo consentano. 3.Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti si impegnano a migliorare la cooperazione in materia di assistenza legale reciproca, in base agli strumenti internazionali pertinenti. Possono eventualmente rientrare in questo impegno l'adesione ai pertinenti strumenti delle Nazioni Unite e la loro applicazione, nonche' il sostegno ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa e la cooperazione tra le autorita' australiane competenti e Eurojust.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art32 · fonte del testo

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