[1]Investimenti

[2]Attraverso il dialogo, le parti promuovono un contesto stabile e favorevole agli investimenti bilaterali al fine di:

  • a)migliorare la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti;
  • b)esaminare meccanismi che agevolino i flussi di investimenti;
  • c)promuovere regole stabili, trasparenti, non discriminatorie e aperte applicabili agli investitori, fatti salvi gli impegni delle parti nell'ambito di accordi commerciali preferenziali e gli altri obblighi internazionali.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art16 · fonte del testo

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