[1]Scienza, tecnologia e innovazione

[2]1.Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione nei settori della scienza, della ricerca e dell'innovazione a sostegno o a complemento dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunita' europea e l'Australia. 2.La cooperazione rafforzata mira, tra l'altro, a:

  • a)affrontare le principali sfide per la societa' condivise dall'Australia e dall'Unione, esaminate e concordate dal comitato misto di cooperazione per la scienza e la tecnologia istituito a norma dell'articolo 5 dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunita' europea e l'Australia;
  • b)coinvolgere una serie di attori dell'innovazione del settore pubblico e privato, comprese le PMI, al fine di facilitare la valorizzazione degli esiti della ricerca collaborativa e il raggiungimento di risultati reciprocamente vantaggiosi in campo commerciale e/o in senso piu' ampiamente sociale;
  • c)migliorare ulteriormente le possibilita' a disposizione dei ricercatori australiani e dell'Unione di trarre vantaggio dalle opportunita' offerte dai programmi di ricerca e innovazione di entrambe le parti, anche mediante:
  • i)informazioni esaurienti sui programmi e sulle opportunita' di partecipazione;
  • ii)informazioni tempestive sulle priorita' strategiche emergenti;
  • iii)la possibilita' di ricorrere, rafforzandoli, a meccanismi di collaborazione quali gemellaggi, inviti congiunti e inviti coordinati;
  • d)esaminare le possibilita' a disposizione dell'Australia e dell'Unione al fine di collaborare nell'ambito di piu' ampie attivita' di ricerca in materia di innovazione e ricerca, a livello regionale e internazionale, sia avviandole che partecipandovi. 3.Conformemente alle rispettive disposizioni normative e legislative, le parti promuovono la partecipazione del settore pubblico e privato e della societa' civile presenti sul proprio territorio ad attivita' volte a rafforzare la cooperazione. 4.La cooperazione rafforzata deve concentrarsi su tutti i settori dell'ambito della ricerca e dell'innovazione civili, che comprendono, ma non si limitano a:
  • a)affrontare le sfide a livello sociale in settori di reciproco interesse e rafforzare le tecnologie abilitanti fondamentali, comprese le scienze spaziali;
  • b)potenziare le infrastrutture di ricerca, comprese le infrastrutture elettroniche, e lo scambio di informazioni su questioni quali l'accesso, la gestione, il finanziamento e la definizione delle priorita' di tali infrastrutture;
  • c)rafforzare la mobilita' dei ricercatori tra l'Australia e l'Unione.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art41 · fonte del testo

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