[1]Dialogo e cooperazione in materia di scambi commerciali e investimenti

[2]1.Le parti s'impegnano a cooperare per assicurare le condizioni necessarie e dare impulso all'incremento dei reciproci scambi commerciali e investimenti. 2.Le parti s'impegnano a condurre un dialogo e una cooperazione ad alto livello nei settori correlati al commercio e agli investimenti, allo scopo di agevolare scambi e flussi d'investimento bilaterali, di prevenire ed eliminare gli ostacoli non tariffari agli scambi e agli investimenti, di migliorare la trasparenza e far progredire il sistema commerciale multilaterale. 3.Il dialogo sulle questioni relative agli scambi commerciali e agli investimenti comprende:

  • a)un dialogo annuale in materia di politica commerciale a livello di alti funzionari, integrato da incontri ministeriali sugli scambi commerciali, in data stabilita dalle parti;
  • b)dialoghi incentrati sugli scambi e la commercializzazione dei prodotti agricoli e su questioni sanitarie e fitosanitarie;
  • c)altri scambi settoriali, come stabilito dalle parti. 4.Le parti si tengono reciprocamente informate e condividono opinioni sullo sviluppo del commercio bilaterale e internazionale, sugli investimenti e sugli aspetti correlati al commercio e agli investimenti presenti in altre politiche, comprese le questioni di regolamentazione che possono incidere sugli scambi e sugli investimenti bilaterali. 5.Le parti condividono informazioni in merito ai loro approcci strategici riguardo agli accordi di libero scambio (ALS) e ai rispettivi programmi in materia. Il presente accordo non impone ne' esclude la negoziazione e la conclusione, in futuro, di un ALS tra le parti per integrare e ampliare le disposizioni economiche del presente accordo. 6.Riconoscendo il valore della liberalizzazione degli scambi in quanto volano fondamentale per la crescita economica mondiale e l'importanza di perseguire questo obiettivo tramite un sistema commerciale multilaterale regolamentato, le parti confermano il loro impegno a collaborare con l'OMC per una maggiore liberalizzazione degli scambi.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art15 · fonte del testo

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