[1]Articolo II: Cooperazione generale

[2]1. Attuazione a. Le Parti elaboreranno piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione sulla base del presente Accordo. b. Le attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica Orientale dell'Uruguay. c. I programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate uruguayane si realizzeranno attraverso Accordi tecnici specifici nel quadro del presente Accordo. 2. Campi La cooperazione tra le Parti potra' includere i seguenti settori: a. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di materiali e servizi per la Difesa; b. operazioni umanitarie internazionali e di mantenimento della pace; c. conoscenze ed esperienze nei settori delle operazioni, utilizzo di equipaggiamento militare di origine nazionale ed estera, gestione del personale ed organizzazione delle Forze Armate; d. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari; e. conoscenze in scienza e tecnologia; f. formazione, istruzione ed esercitazioni militari; g. questioni attinenti ad equipaggiamenti di unita' militari, organizzazione e impiego di sistemi militari; h. sanita' militare; i. storia militare; j. sport militare; k. altri settori militari di comune interesse per entrambe le Parti nel settore della Difesa. 3. Modalita' La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni di alto livello ad enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa; d. scambio di istruttori e studenti di Istituzioni militari; e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa; f. partecipazione all'addestramento militare; g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie; h. visite di navi ed aeromobili militari; i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. promozione di iniziative commerciali nell'area della Difesa e sviluppo di programmi e progetti di applicazione di tecnologia della Difesa; k. trasferimento di materiale; l. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti nel settore della Difesa.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-08;135~accordo-artii · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari