[1]generale

[2]1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo, le Parti potranno elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa che prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti e le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione. b. I Piani di cooperazione annuali e pluriennali potranno essere sottoscritti, di comune accordo, dai Rappresentanti autorizzati dal Ministro della difesa di ognuna delle Parti. c. Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della difesa saranno realizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica argentina. d. Le consultazioni dei Rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia e in Argentina, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso tra le Parti, Accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate argentine.

[3]2. Campi La cooperazione tra le Parti potra' includere i seguenti campi: a. sicurezza comune e politica di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. operazioni di mantenimento della pace stabilite da risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; d. organizzazione ed impiego delle Forze armate, nonche' strutture ed equipaggiamento di unita' militari e gestione del personale; e. formazione ed addestramento in campo militare; f. sanita' militare; g. storia militare; h. sport militare; i. altri settori militari di comune interesse per entrambe le Parti. Questo elenco non e' tassativo, ma indicativo.

[4]3. Modalita' La cooperazione tra le Parti potra' avvenire mediante le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle Parti; c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della difesa; d. scambio di relatori e di studenti di Istituzioni militari ed anche di fasi di formazione del personale militare; e. partecipazione a corsi teorici e pratici, periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della difesa; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace stabilite da risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; h. visite di navi ed aeromobili militari; i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della difesa; k. eventuali altre modalita' da concordare tra le Parti.

Testo vigente dal 17 maggio 2021

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