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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013
Legge 8 ottobre 2020, n. 134
- Aggiornato al
- 27 ottobre 2020
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 68
- Art. 1Convenzione di Minamata sul mercurio Le Parti della presente Convenzione, Riconoscendo…
- Art. 2Definizioni Ai fini della presente convenzione: a) per «estrazione dell'oro a livello…
- Art. 3Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio 1. Ai fini del presente articolo: a)…
- Art. 4Prodotti con aggiunta di mercurio 1. Ciascuna Parte, adottando le opportune misure, vieta…
- Art. 5Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio…
- Art. 6Esenzioni accordabili su richiesta di una Parte 1. Qualsiasi Stato o organizzazione per…
- Art. 7Attivita' di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala 1. Le misure di…
- Art. 8Emissioni 1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione…
- Art. 9Rilasci 1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione dei…
- Art. 10Stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio con esclusione dei rifiuti di…
- Art. 11Rifiuti di mercurio 1. Le pertinenti definizioni della Convenzione di Basilea sul…
- Art. 12Siti contaminati 1. Ciascuna Parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per…
- Art. 13Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento 1. Coerentemente alle proprie…
- Art. 14Sviluppo di capacita', assistenza tecnica e trasferimento di tecnologia 1. Le Parti…
- Art. 15Comitato per l'attuazione e l'osservanza della Convenzione 1. E' istituito un meccanismo…
- Art. 16Aspetti legati alla salute 1. Le Parti sono invitate a: a) promuovere lo sviluppo e…
- Art. 17Scambio di informazioni 1. Ciascuna Parte agevola lo scambio di: a) informazioni…
- Art. 18Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico 1. Ciascuna Parte, nei limiti…
- Art. 19Ricerca, sviluppo e monitoraggio 1. Le Parti, tenuto conto delle proprie capacita' e…
- Art. 20Piani di attuazione 1. Ciascuna Parte puo', a seguito di una valutazione iniziale…
- Art. 21Trasmissione delle relazioni 1. Ciascuna Parte informa la Conferenza delle Parti, tramite…
- Art. 22Valutazione dell'efficacia 1. La Conferenza delle Parti valuta l'efficacia della presente…
- Art. 23Conferenza delle Parti 1. E' istituita una Conferenza delle Parti. 2. Il Direttore…
- Art. 24Segretariato 1. E' istituito un Segretariato. 2. Il Segretariato svolge le seguenti…
- Art. 25Composizione delle controversie 1. Le Parti dirimono le eventuali controversie tra loro…
- Art. 26Modifiche della Convenzione 1. Qualsiasi Parte puo' proporre modifiche della presente…
- Art. 27Adozione e modifica degli allegati 1. Gli allegati della presente Convenzione…
- Art. 28Diritto di voto 1. Ciascuna Parte della presente Convenzione dispone di un voto, fatte…
- Art. 29Firma La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le…
- Art. 30Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. La presente Convenzione e' sottoposta…
- Art. 31Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno…
- Art. 32Riserve La presente Convenzione non puo' essere oggetto di riserve.
- Art. 33Recesso 1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per una…
- Art. 34Depositario Il Segretario generale delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente…
- Art. 35Testi autentici L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba…
